Art. 9.
(Modifiche all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362).

      1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

      «9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa

 

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perde i diritti connessi alla partecipazione»;

          b) il comma 10 è abrogato.